Stagione 2002/2003 Serie D Girone G


Battipagliese - Isernia ( C.N. porte chiuse Anagni )

Battipagliese – Isernia ( C.N. porte chiuse Anagni )

Isernia - Astrea

Isernia – Astrea

Turris - Isernia ( C.N. Ferentino )

Turris – Isernia ( C.N. Ferentino )

Val di Sangro - Isernia ( coppa italia )

Val di Sangro – Isernia ( Coppa Italia )

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20 Risposte to “Stagione 2002/2003 Serie D Girone G”

  1. uomoparete Says:

    L’epilogo di una stagione iniziata male e finita peggio. Non perdiamoci d’animo, ci sarà tanto da ricostruire.
    TUTTI A RECANATI!  

    (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO
    PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC),
    Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5175/642 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).

    (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO
    PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC),
    Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5176/643 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).

    (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO
    PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC),
    Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5177/644 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).

    (315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO
    PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC),
    Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5552/442 pf 13-14/AM/ma del 2.4.2014).

    Visti gli atti;
    letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di:
    – Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football
    Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e
    gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94
    ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel
    termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 7.500,00 in favore del
    calciatore Carmine Guglielmi, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-
    L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 76/CAE 2013-2014, comunicato in data
    14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l’indirizzo indicato nell’Organigramma
    depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014;
    – la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi
    dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale
    rappresentante.
    Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di:
    – Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football
    Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e
    gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94
    ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel
    termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.000,00 in favore del
    calciatore Danilo Fusaro, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.- L.N.D.
    con provvedimento del 13.1.2014, prot. 77/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014
    a mezzo raccomandata inviata presso l’indirizzo indicato nell’Organigramma depositato
    dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014;
    – la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi
    dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale
    rappresentante.
    Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di:
    – Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football
    Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e
    gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94
    ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel
    termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 5.000,00 in favore del
    calciatore Vincenzo Capuozzo, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-
    L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 75/CAE 2013-2014, comunicato in data
    14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l’indirizzo indicato nell’Organigramma
    depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014;
    – la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi
    dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale
    rappresentante.
    Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 2 aprile 2014 nei confronti di:
    – Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football
    Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e
    gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94
    ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel
    termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.300,00 in favore del
    calciatore Giuseppe Calabrese, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-
    L.N.D. con provvedimento del 21.11.2013, prot. 2089/CAE, comunicato in data 5.2.2014 a
    mezzo fax;
    – la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi
    dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale
    rappresentante.
    Riuniti preliminarmente i quattro deferimenti su richiesta della Procura federale.
    Preso atto che nessuna difesa è stata depositata dai soggetti deferiti che non sono
    nemmeno comparsi all’odierna riunione.
    Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Enrico Liberati, il quale ha concluso
    per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle
    seguenti sanzioni:
    – per Duilio Petrarca: 24 (ventiquattro) mesi di inibizione;
    – per la Società ASD Isernia Football Club: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica,
    da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 7.500,00 (€
    settemilacinquecento/00).
    Rilevato che in effetti, a seguito delle decisioni della Commissione Accordi Economici del
    21 novembre 2013 e del 14 gennaio 2014, comunicate alla Società soccombente, non si è
    avuto alcun cenno di adesione alle stesse.
    Valutato che il termine di trenta giorni assegnato alla Società per l’adempimento è
    trascorso inutilmente e che, comunque, neppure successivamente è intervenuto il
    pagamento di quanto dovuto.
    Considerato che l’oggetto dell’inadempimento è sempre lo stesso (mancato pagamento
    somme a giocatori) e che, pertanto, anche alla luce della nota giurisprudenza formatasi
    dinanzi alla Corte di Giustizia federale, può applicarsi alla presente fattispecie il principio
    della continuazione (escluso in caso di inadempienze di diverso tipo) ai fini della
    determinazione della sanzione.
    Riconosciuta la responsabilità del Presidente e, per l’effetto, della Società per
    responsabilità diretta, appare equo determinare la sanzione nei confronti del Presidente a
    mesi 9 (nove) di inibizione e nei confronti della Società alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ad un’ammenda di €
    3.000,00 (€ tremila/00).
    P.Q.M.
    In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni nei confronti di:
    – Duilio Petrarca: inibizione per mesi 9 (nove);
    – ASD Isernia Football Club: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella
    corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

  2. sempre gli stessi Says:

    quindi quanti punti di penalizzazione sono in totale?

  3. sempre gli stessi Says:

    indi x cui ciao ciao

  4. aesernia Says:

    Noi non moriremo mai. Falliamo ma con il cazzo in mano!

    Paranoiettasezbaccanale

  5. lads isernia Says:

    Merde

  6. popeye Says:

    io non sono d’accordo con il post di sopra.
    ma per autogrill e vecchie sfide regionali che si rinnovano siamo piu’ che pronti.sia chiaro.

  7. popeye Says:

    goran con questi post deludi chi conosce la tua militanza

    • Ultras della maglia Says:

      Ma ci fa ridere per chi conosce la tua…
      Vecchio campobassano, du termule nn m n fott propri
      Parole tue

      • Ultras della maglia Says:

        E non andare oltre che faccio mettere le foto tue nei bar di cb

        Infami
        Nomi sui muri del campobasso, esultate per fallimenti..
        Non tirate la corda che forse non avete ben capito che veniamo a casa.
        Ultimo commento a voi nullità

  8. popeye Says:

    parole mie?trovami quando le ho scritte.dai su…

  9. quelli di sempre Says:

    Trovo veramente infamante oltre che da pavidi l’atteggiamento dei termolesi.frequento il muro dei campobassani dalla stagione 2007/2008.leggo questo forum da un anno circa.devo dire che aldilà di commenti su incontri ravvicinati che ovviamente non possono non essere menzionati ogni qualvolta un isernino o un campobassano legge vasto,trovo i due spazi come discussioni edificanti e ultras.solo la.solita presenza termolese rovina tutto con infamate,nomi,storie inventate e stronzate varie quando al massimo della loro storia regionale vanno in giro in 20 e in casa sono 200.per la mia visione di ultras trentaquattrenne ritengo che in molise esistano due città con ultras.i due capoluoghi.saluti ultras e buona estate calda purtroppo per voi.

  10. Baffo Says:

    …una curiosità: sull’ultimo Fan’s Magazine (n. 304) ho visto una foto sponda romanista -relativa all’ultimo Derby- di un usa e getta “Noi non supereremo mai questa fase!”.


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